CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo I›Sez. IV
Art. 501
641 / 1056Termine dilatorio del pignoramento.
In vigore dal 21 apr 1942
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-501