Art. 50 · Riassunzione della causa.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. VI

Art. 50

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Riassunzione della causa.

In vigore dal 4 lug 2009
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-50