CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. VI
Art. 50
56 / 1056Riassunzione della causa.
In vigore dal 4 lug 2009
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-50