Art. 489 · Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo ISez. I

Art. 489

628 / 1056

Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.

In vigore dal 26 nov 2024
(Notificazioni e comunicazioni).. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell', presso il procuratore costituito.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-489