CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo I
Art. 481
620 / 1056Cessazione dell'efficacia del precetto.
In vigore dal 21 apr 1942
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-481