CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. VI
Art. 45
51 / 1056Conflitto di competenza.
In vigore dal 4 lug 2009
Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all', la causa nei termini di cui all' è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-45