Art. 45 · Conflitto di competenza.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. VI

Art. 45

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Conflitto di competenza.

In vigore dal 4 lug 2009
Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all', la causa nei termini di cui all' è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-45