Art. 446 · Istituti di patronato e di assistenza sociale.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDO

Art. 446

177 / 1056

Istituti di patronato e di assistenza sociale.

In vigore dal 12 dic 1973
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-446