CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO
Art. 446
177 / 1056Istituti di patronato e di assistenza sociale.
In vigore dal 12 dic 1973
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-446