CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO
Art. 443
174 / 1056Rilevanza del procedimento amministrativo.
In vigore dal 12 dic 1973
La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell' non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.
Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-443