Art. 440 · Appellabilità delle sentenze.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOCapo I

Art. 440

560 / 1056

Appellabilità delle sentenze.

In vigore dal 12 dic 1973
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-440