CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Capo I
Art. 440
560 / 1056Appellabilità delle sentenze.
In vigore dal 12 dic 1973
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-440