CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Capo I
Art. 432
552 / 1056Valutazione equitativa delle prestazioni.
In vigore dal 12 dic 1973
Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-432