CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Capo I
Art. 425
545 / 1056Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.
In vigore dal 12 dic 1973
(Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali).
Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'.
A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'.
Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-425