Art. 425 · Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOCapo I

Art. 425

545 / 1056

Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.

In vigore dal 12 dic 1973
(Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali). Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte. Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'. A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'. Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-425