CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 410 bis
Abrogato580 / 1056Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
In vigore dal 24 nov 2010
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-410-bis