Art. 410 bis · Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOCapo ISez. I

Art. 410 bis

Abrogato580 / 1056

Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione.

In vigore dal 24 nov 2010
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-410-bis