CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. I
Art. 4
Abrogato7 / 1056Giurisdizione rispetto allo straniero.
In vigore dal 1 set 1995
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-4