CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV
Art. 397
521 / 1056Revocazione proponibile del pubblico ministero.
In vigore dal 1 gen 2023
(Revocazione proponibile dal pubblico ministero).
Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell' primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Nei casi di cui all', la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-397