CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 391 ter
513 / 1056Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo.
In vigore dal 2 mar 2006
Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell' e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli , commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-391-ter