Art. 388 · Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 388

506 / 1056

Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito.

In vigore dal 2 mar 2006
Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-388