Art. 386 · Effetti della decisione sulla giurisdizione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 386

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Effetti della decisione sulla giurisdizione.

In vigore dal 21 apr 1942
La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-386