CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 383
501 / 1056Cassazione con rinvio.
In vigore dal 28 feb 2023
La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
Nel caso previsto nell' secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.
La corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-383