CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 360 bis
490 / 1056Inammissibilità del ricorso.
In vigore dal 4 lug 2009
Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-360-bis