Art. 360 bis · Inammissibilità del ricorso.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 360 bis

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Inammissibilità del ricorso.

In vigore dal 4 lug 2009
Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.
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