CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo II
Art. 355
465 / 1056Provvedimenti sulla querela di falso.
In vigore dal 21 apr 1942
Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-355