Art. 355 · Provvedimenti sulla querela di falso.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo II

Art. 355

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Provvedimenti sulla querela di falso.

In vigore dal 21 apr 1942
Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-355