Art. 353 · Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo II

Art. 353

Abrogato463 / 1056

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione.

In vigore dal 28 feb 2023
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-353