CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. IV
Art. 35
41 / 1056Eccezione di compensazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-35