Art. 34 · Accertamenti incidentali.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. IV

Art. 34

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Accertamenti incidentali.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.
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