CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. IV
Art. 34
40 / 1056Accertamenti incidentali.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-34