CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo I
Art. 333
443 / 1056Impugnazioni incidentali.
In vigore dal 21 apr 1942
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-333