Art. 333 · Impugnazioni incidentali.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo I

Art. 333

443 / 1056

Impugnazioni incidentali.

In vigore dal 21 apr 1942
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-333