CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo I
Art. 331
441 / 1056Integrazione del contradittorio in cause inscindibili.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.
L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-331