CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo I
Art. 330
440 / 1056Notificazione dell'impugnazione
In vigore dal 26 nov 2024
(Notificazione dell'impugnazione).
Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell', presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
L'impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell'atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l'impugnazione può essere notificata, ai sensi dell', agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.
Quando mancano la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli e seguenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-330