CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. IV
Art. 33
39 / 1056Cumulo soggettivo.
In vigore dal 21 apr 1942
Le cause contro più persone che a norma degli dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-33