Art. 327 · Decadenza dall'impugnazione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo I

Art. 327

437 / 1056

Decadenza dall'impugnazione.

In vigore dal 4 lug 2009
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell' non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-327