Art. 312 · Poteri istruttori del giudice.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo II

Art. 312

Abrogato422 / 1056

Poteri istruttori del giudice.

In vigore dal 18 lug 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-312