Art. 310 · Effetti dell'estinzione del processo.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 310

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Effetti dell'estinzione del processo.

In vigore dal 4 lug 2009
L'estinzione del processo non estingue l'azione. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell' secondo comma. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-310