CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 310
420 / 1056Effetti dell'estinzione del processo.
In vigore dal 4 lug 2009
L'estinzione del processo non estingue l'azione.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell' secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-310