CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. IV
Art. 31
37 / 1056Cause accessorie.
In vigore dal 18 lug 1998
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell' secondo comma.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-31