CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. III
Art. 30
34 / 1056Foro del domicilio eletto.
In vigore dal 10 giu 1942
Chi ha eletto domicilio a norma dell' del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-30