Art. 30 · Foro del domicilio eletto.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. III

Art. 30

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Foro del domicilio eletto.

In vigore dal 10 giu 1942
Chi ha eletto domicilio a norma dell' del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-30