CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VI
Art. 290
400 / 1056Contumacia dell'attore.
In vigore dal 26 nov 2024
Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell' ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella comparsa di risposta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell', altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-290