CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V
Art. 289
399 / 1056Integrazione dei provvedimenti istruttori.
In vigore dal 1 gen 1951
I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-289