Art. 289 · Integrazione dei provvedimenti istruttori.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo V

Art. 289

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Integrazione dei provvedimenti istruttori.

In vigore dal 1 gen 1951
I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte. L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-289