CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo IV
Art. 286
396 / 1056Notificazione nel caso d'interruzione.
In vigore dal 21 apr 1942
Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell', la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell' secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.
Se si è avverato uno dei casi previsti nell', la notificazione si fa alla parte personalmente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-286