Art. 28 · Foro stabilito per accordo delle parti.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. III

Art. 28

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Foro stabilito per accordo delle parti.

In vigore dal 21 apr 1942
La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell', per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-28