Art. 272 · Decisione delle questioni relative all'intervento.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. IV§ 1

Art. 272

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Decisione delle questioni relative all'intervento.

In vigore dal 21 apr 1942
Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell' secondo comma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-272