Art. 267 · Costituzione del terzo interveniente.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. IV§ 1

Art. 267

375 / 1056

Costituzione del terzo interveniente.

In vigore dal 1 gen 2023
Per intervenire nel processo a norma dell', il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell' con i documenti e la procura. Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-267