Art. 266 · Revisione del conto approvato.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 10

Art. 266

374 / 1056

Revisione del conto approvato.

In vigore dal 21 apr 1942
La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-266