CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 10
Art. 266
374 / 1056Revisione del conto approvato.
In vigore dal 21 apr 1942
La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-266