Art. 261 · Riproduzioni, copie ed esperimenti.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 9

Art. 261

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Riproduzioni, copie ed esperimenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici. Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica. Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-261