Art. 260 · Ispezione corporale.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 9

Art. 260

368 / 1056

Ispezione corporale.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico. All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-260