Art. 26 bis · Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. III

Art. 26 bis

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Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti.

In vigore dal 24 dic 2021
Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall', quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Note all'articolo

  • Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
  • La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-26-bis