Art. 244 · Modo di deduzione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 8

Art. 244

351 / 1056

Modo di deduzione.

In vigore dal 10 dic 1994
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 2 e 3 del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-244