Art. 237 · Risoluzione delle contestazioni.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 7

Art. 237

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Risoluzione delle contestazioni.

In vigore dal 21 apr 1942
Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio. L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-237