Art. 234 · Riferimento.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 7

Art. 234

341 / 1056

Riferimento.

In vigore dal 21 apr 1942
Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-234