CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 6
Art. 230
337 / 1056Modo dell'interrogatorio.
In vigore dal 21 apr 1942
L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.
Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette.
Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-230