CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 5
Art. 227
334 / 1056Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela.
In vigore dal 21 apr 1942
L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.
Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell' del codice di procedura penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-227