CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 4
Art. 214
321 / 1056Disconoscimento della scrittura privata.
In vigore dal 21 apr 1942
Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-214