Art. 214 · Disconoscimento della scrittura privata.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 4

Art. 214

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Disconoscimento della scrittura privata.

In vigore dal 21 apr 1942
Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
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