Art. 202 · Tempo, luogo e modo dell'assunzione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 2

Art. 202

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Tempo, luogo e modo dell'assunzione.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione. Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-202