Art. 201 · Consulente tecnico di parte.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 1

Art. 201

308 / 1056

Consulente tecnico di parte.

In vigore dal 26 nov 2024
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell' alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-201