Art. 198 · Esame contabile.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 1

Art. 198

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Esame contabile.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-198